Nel corso degli anni, è divenuta un'abitudine consueta per milioni di italiani la presentazione della dichiarazione dei redditi, attraverso cui dichiarare appunto al fisco tutte le nostre entrate, ma anche le spese sostenute durante l'anno precedente. Tra queste, diverse sono importanti: dalle spese sanitarie a quelle scolastiche, passando anche per quelle relative alle assicurazioni collegate al possesso di un autoveicolo. Andiamo proprio ad approfondire quest'ultimo importante tema. 

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Il contribuente italiano, per assolvere agli obblighi fiscali relativi all’anno lavorativo appena concluso, deve dichiarare il reddito complessivo ottenuto al netto delle spese detraibili. Nel caso nostro le spese detraibili dal 730 che ci interessano sono quelle sostenute per stipulare le Assicurazioni Auto. Con l’art. 1 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175 entrato in vigore il 13/12/2014 con delega al Governo per “un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita”, il modello 730 per la presentazione dei redditi 2016 è arrivato precompilato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Basta scaricare il modello che trovate online.

Vediamo quali sono le detrazioni fiscali che riguardano le assicurazioni auto

Le detrazioni fiscali o del modello Unico che riguardano gli autoveicoli e i motoveicoli sono: le spese sostenute per premi assicurativi con rischio autosufficienza e le spese relative alla morte del conducente e infortunio conducente superiore al 5%.

Per rischio autosufficienza spetta una detrazione del 19% con tetto massimo di 1.291,14 €, invece per morte e infortunio conducente le spese detraibili sono di 530 €. Per detrarre le spese delle assicurazioni auto dal 730 bisogna avere in considerazione la data della stipula e non quella di scadenza.

In particolare, ai fini della detraibilità di tale genere di spese, è rilevante la data di pagamento del premio e non la scadenza dello stesso. Infatti, per poter portare effettivamente tutto ciò in detrazione, il pagamento deve essere avvenuto ed evidenziato nel periodo tra il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre dell'anno precedente rispetto a quello in cui si sta compilando la dichiarazione. 

Altro elemento importante, il contribuente usufruirà della detrazione nel caso in cui egli stesso sia il contraente e l'assicurato oppure egli sia il contraente ma il beneficiario sia un parente fiscalmente a carico (moglie o figli ad esempio) o, ancora, il contraente e beneficiario siano uno di questi ultimi e quindi a carico del soggetto contribuente che dichiara. In tutti gli altri casi, non si potrà usufruire di alcuna detrazione.   

A chi spettano le detrazioni?

Da quello appena letto, c’è da chiarire che non a tutti spettano queste detrazioni fiscali, vediamo perché e cosa si deve sapere:

non può detrarre il 19% chi ha polizze assicurative la cui stipula o rinnovo sia stata fatta entro il 31/12/2000 e ha:

  • il contratto assicurativo inferiore a 5 anni
  • il contratto per l’assicurazione auto prevede la concessione di prestiti per il periodo di durata minima.

Non può detrarre il 19% chi ha polizze assicurative la cui stipula o rinnovo sia stata fatta entro il 01/01/2001 il cui contratto non prevede:

  • rischio di morte per il conducente;
  • rischio invalidità permanente per il conducente superiore al 5% qualunque sia la causa dell’invalidità;
  • rischio di non autosufficienza.

Contributo SSN (Servizio Sanitario Nazionale)

L'introduzione del decreto legge n. 102 del 2013 ha segnato una svolta significativa nella fiscalità italiana riguardante le politiche sanitarie e il sistema di welfare. A partire dal 1° gennaio 2014, è stata introdotta una modifica rilevante relativa al trattamento fiscale dei contributi versati al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) da parte dei cittadini italiani. Secondo questo decreto, la somma versata come contributo al SSN non può più essere considerata detraibile nella dichiarazione dei redditi dei contribuenti.

Prima di questa disposizione, i contribuenti avevano la possibilità di detrarre parte dei contributi versati al SSN dalla loro imposta sul reddito, una misura che mirava a incentivare la partecipazione finanziaria dei cittadini al mantenimento e al finanziamento del sistema sanitario pubblico. Tuttavia, con l'entrata in vigore del decreto legge n. 102 del 2013, questa possibilità è stata abolita, determinando una piena Franchigia dei contributi versati, ossia la loro non deducibilità o detraibilità fiscale.

La decisione di eliminare la detraibilità fiscale dei contributi al SSN si inserisce in un contesto di riforme fiscali e di bilancio che mirano a razionalizzare le spese pubbliche e a incentivare politiche di risparmio. Questa misura ha lo scopo di aumentare le entrate fiscali, riducendo le agevolazioni fiscali e indirizzando le risorse verso settori ritenuti prioritari per lo sviluppo e il benessere collettivo.

La non detraibilità dei contributi al SSN rappresenta un cambiamento significativo per i contribuenti italiani, che ora devono considerare l'intero importo dei contributi versati come parte delle loro spese non recuperabili attraverso il sistema fiscale. Questo può avere implicazioni sul bilancio familiare e sulla capacità dei singoli di sostenere i costi associati alla sanità pubblica e privata.

Da un lato, la misura è stata interpretata come un tentativo di rendere il sistema fiscale più equo e trasparente, limitando le deduzioni e le detrazioni che possono essere sfruttate in maniera disomogenea dai contribuenti a seconda del loro reddito. D'altro lato, questa modifica ha sollevato dibattiti e discussioni in merito all'impatto che potrebbe avere sulle famiglie meno abbienti e sulla loro accessibilità ai servizi sanitari.

In conclusione, il decreto legge n. 102 del 2013 e la conseguente non detraibilità dei contributi al SSN nella dichiarazione dei redditi rappresentano una pietra miliare nelle politiche fiscali italiane legate alla salute pubblica. Questa decisione riflette la necessità di bilanciare le esigenze di finanziamento del sistema sanitario nazionale con quelle di una gestione fiscale sostenibile e responsabile, tenendo conto delle varie implicazioni sociali ed economiche.

Istruzioni per compilare il modello 730 (con focus sull’assicurazione auto)

spese detraibili dal 730

Con la legge n. 124/2013, i contribuenti possessori di polizze assicurative per autoveicoli possono scalare dalle tasse i premi dell’assicurazione relativi alla morte del conducente e all’infortunio permanente superiore al 5%.

Quindi sulla dichiarazione per detrarre il 19% spettante, il contribuente deve indicare la spesa sostenuta nel corso dell’anno fiscale in corso con i seguenti codici:

  • Codice 36 dei righi tra E8 a E12 le assicurazioni per morte e infortunio conducente non inferiore al 5%, le spese detraibili sono di 530 €. Vale per le polizze stipulate o rinnovate dal 2001 e per le assicurazioni per morte e infortunio conducente, stipulate o rinnovate fino al 2000.
  • codice 37 dei righi del modello 730 compresi tra RP8-RP14 le assicurazioni per rischio di non autosufficienza con detraibilità limite di 1.291,14 €.

Per quanto riguarda il modello 730, al fine di ottenere una detrazione del 19%, bisogna compilare i righi da E8 ad E10, con il seguente codice:

  • 36 per le assicurazioni contro il rischio morte o invalidità permanente (stipulate o rinnovate fino al 31 Dicembre 2000) o per rischio infortuni (stipulati invece dal 1° Gennaio 2001) non inferiore al 5%. Il tetto complessivamente non può oltrepassare i 530 Euro ed il contratto tuttavia non deve avere una durata inferiore ai 5 anni. Stesso codice anche per coloro che compilano l'Unico Persone Fisiche, nel quadro RP ai righi tra RP8 ed RP13.
  • 39 per le polizze che coprono il contribuente assicurato contro il rischio di non autosufficienza. In questo caso, il tetto complessivamente non può superare i 1291,14 Euro. Come nel precedente, anche qui medesimo codice da inserire per l'Unico, dal rigo RP8 a quello RP13.  

Documenti delle spese da presentare

I documenti relativi la polizza assicurativa che certificano le spese sostenute e che il contribuente deve conservare sono:

  • Copia polizza assicurativa e relativa ricevuta di pagamento
  • Contratto o certificazione da parte della compagnia dove siano disponibili i dati personali e identificativi dell’assicurato, il tipo e la decorrenza del contratto, le somme rilevanti per il fisco, l’attestazione che la compagnia non può recedere dal contratto per le polizze con rischio di non autosufficienza, indicazione per polizze stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 2000, che il contratto abbia durata non inferiore ai 5 anni e che, nel periodo di durata minima, non è consentita la concessione di prestiti.

Dopo i cambiamenti che ci sono stati negli ultimi anni riguardo la deducibilità delle spese sostenute per assicurare i veicoli, gli automobilisti italiani farebbero bene a confrontare le varie compagnie e studiare con calma quale di loro offre oltre al prezzo più vantaggioso anche le detrazioni per ridurre le imposte fiscali.

FAQ

Quali sono le spese dell'assicurazione auto detraibili nel 730?

Le spese detraibili dal 730 relative all'assicurazione auto includono il premio assicurativo di responsabilità civile obbligatoria e le eventuali polizze accessorie, come l'assicurazione contro il furto, l'incendio e l'assistenza stradale. È importante tenere traccia di tutte le fatture e ricevute pertinenti per poter beneficiare delle detrazioni fiscali.

Qual è l'importo massimo detraibile per le spese dell'assicurazione auto nel 730?

La questione della detraibilità delle spese relative all'assicurazione auto nel quadro della dichiarazione dei redditi in Italia è un argomento di notevole interesse per i contribuenti, in quanto influisce direttamente sul calcolo dell'imposta dovuta e, di conseguenza, sul bilancio economico familiare. Il modello 730, utilizzato per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati, include la possibilità di detrarre determinate spese, tra cui quelle legate all'assicurazione auto, secondo specifiche disposizioni legislative.

La legge italiana, in materia fiscale, prevede che l'importo versato per l'assicurazione auto possa essere incluso nelle spese detraibili, ma fino a un massimo stabilito. Questo limite massimo è definito da normative e leggi che possono subire aggiornamenti e modifiche nel tempo, in base alle decisioni del legislatore e alle esigenze di bilancio dello Stato. Al momento attuale, esiste quindi un tetto massimo alla detraibilità di tali spese, che è stato fissato a un importo specifico.

Tuttavia, è importante sottolineare che questo importo non è fisso e può variare di anno in anno, a seguito di nuove disposizioni normative o aggiustamenti fiscali. Le variazioni possono essere influenzate da diversi fattori, tra cui politiche governative volte a incentivare determinati comportamenti tra i cittadini, come la scelta di polizze assicurative più sostenibili o la promozione della sicurezza stradale.

Per i contribuenti è dunque essenziale tenersi aggiornati sulle ultime novità legislative in materia fiscale per poter beneficiare appieno delle detrazioni disponibili e ottimizzare la propria situazione fiscale. Questo comporta la necessità di consultare periodicamente le disposizioni normative più recenti o di avvalersi della consulenza di un professionista del settore, quale può essere un commercialista o un consulente fiscale. Questi esperti sono in grado di fornire assistenza nella comprensione delle leggi attuali, indicando l'importo esatto detraibile per l'anno fiscale in corso e guidando il contribuente nella corretta compilazione del modello 730.

L'inclusione delle spese per l'assicurazione auto tra le voci detraibili rappresenta una forma di sollievo fiscale che può contribuire a ridurre il carico tributario complessivo dei contribuenti. Tuttavia, la necessità di aderire a specifici limiti e requisiti, nonché di aggiornarsi continuamente sulle disposizioni vigenti, rende indispensabile una gestione attenta e informata della propria dichiarazione dei redditi.

In sintesi, la detrazione delle spese per l'assicurazione auto nel modello 730 è un'opportunità di cui i contribuenti possono beneficiare, a patto di navigare con competenza nel complesso sistema fiscale italiano. La conoscenza dell'importo massimo detraibile, soggetto a possibili variazioni annuali, e l'assistenza di professionisti del settore sono elementi chiave per massimizzare tale beneficio fiscale.

Posso detrarre le spese dell'assicurazione auto per più veicoli?

Sì, è possibile detrarre le spese dell'assicurazione auto per più veicoli nel modello 730, purché si tratti di veicoli di proprietà dell'assicurato o dei suoi familiari conviventi. Tuttavia, la detrazione è applicabile solo per un numero limitato di veicoli e fino all'importo massimo detraibile stabilito dalla normativa fiscale.

Come devo dichiarare le spese dell'assicurazione nel 730?

Nella sezione dedicata alle spese detraibili dal 730 per l’assicurazione auto, è necessario compilare i dati relativi alle spese dell'assicurazione auto. Inserire con attenzione i dettagli dei premi assicurativi e delle polizze accessorie, indicando l'importo totale delle spese sostenute nell'anno di riferimento. Allegare copia delle fatture e delle ricevute al modello 730 per documentare le spese dichiarate e facilitare eventuali controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Posso detrarre le spese dell'assicurazione auto anche se non ho causato incidenti nel corso dell'anno?

Sì, è possibile detrarre le spese dell'assicurazione auto anche se non si è stati coinvolti in incidenti durante l'anno fiscale. La detrazione riguarda il pagamento del premio assicurativo, che è obbligatorio per legge, e qualsiasi altra polizza accessoria che contribuisca a garantire una maggiore sicurezza durante la guida. La detrazione è basata sulle spese sostenute, indipendentemente dalla presenza o assenza di sinistri.

Ricorda che, per beneficiare della spese detraibili dal 730, è importante che le spese siano documentate correttamente con fatture e ricevute, e che il totale delle detrazioni non superi l'importo massimo stabilito dalla normativa fiscale vigente.

Autore: Laura Perconti

Immagine di Laura Perconti

Laureata in lingue nella società dell’informazione presso l'Università di Roma Tor Vergata, Laura Perconti segue successivamente un Corso in Gestione di Impresa presso l'Università Mercatorum e un Master di I livello in economia e gestione della comunicazione e dei nuovi media presso l'Università di Roma Tor Vergata.