Benvenuto in un altro articolo firmato InfoRCauto! Dopo avervi parlato della Motorizzazione di Milano, oggi cambiamo argomento. Un cittadino straniero residente in Italia o un cittadino italiano che ha conseguito la patente all’estero ma risiede in Italia possono richiedere la conversione della patente estera.
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- Quali sono i Paesi che possono richiederla?
- modello tt2112: scopriamolo insieme
- Documentazione per la conversione della patente estera
La legge prevede che per il primo anno di residenza in Italia è possibile continuare a guidare con la patenta di guida straniera accompagnata dal Permesso Internazionale di Guida o da una traduzione giurata del documento; mentre dal secondo anno di residenza la patente dovrà essere obbligatoriamente convertita in una patente di guida italiana oppure conseguire l’esame per ottenerne una ex-novo.
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Quali sono i Paesi che possono richiederla?
I cittadini con patenti di guida conseguite in un Paese membro UE non hanno l’obbligo di richiedere la conversione della propria patente, ma ne hanno la facoltà se lo desiderano. I cittadini con patenti di guida rilasciate in Paesi Extra UE che hanno stabilito con l’Italia rapporti di reciprocità, sono tenuti alla conversione della patente estera (secondo circolare n. 4586/M340 del 2 novembre 2004). I Paesi che hanno siglato accordi di reciprocità con l’Italia sono, in ordine alfabetico: Albania, Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Ecuador, El Salvador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Uruguay.
I cittadini di Canada, Cile, Stati Uniti e Zambia, possono richiedere la conversione della patente estera solo se svolgono funzioni in Italia come personale diplomatico.
Come richiederla da un Paese UE
Le patenti di guida rilasciate in un Paese UE o dello Spazio Economico Europeo sono equiparate a quelle italiane, pertanto possono guidare con il proprio titolo fino alla scadenza del naturale del documento. Se dopo la data di scadenza, il cittadino è ancora residente in Italia dovrà provvedere a convertire la patente presso richiesta all’Ufficio della Motorizzazione civile territoriale di competenza. Il documento scaduto o ritirato, viene restituito allo Stato che lo aveva emesso. La conversione della patente estera può essere richiesta anche prima della scadenza e in questo caso si otterrà una patente italiana con la stessa data di scadenza di quella estera oppure – in presenza di un certificato medico di rinnovo – la patenta italiana verrà rilasciata con un nuovo periodo di validità e in base alle scadenze vigenti in Italia. Coloro che, invece, sono in possesso di una patente di uno stato comunitario che non prevede scadenze o con scadenza superiore a quanto previsto dalla normativa italiana dovranno provvedere alla conversione della patente estera dopo due anni dall’ottenimento della residenza italiana. Tutti i cittadini titolari di patente rilasciata da uno stato membro UE che acquisiscono la cittadinanza italiana sono tenuti al rispetto delle normative italiane in materia di durata della validità e controllo medico del titolo di guida.
modello tt2112: scopriamolo insieme
Il modello TT2112 è utilissimo in Italia per la compilazione della domanda finalizzata al rilascio della patente di guida. Come citato sopra, questo modulo si può tranquillamente scaricare online, dal portale Aci, in veste totalmente gratuita. Questo documento, indispensabile per la presentazione della richiesta, dopo la sua compilazione, va consegnato all’ufficio della propria provincia di competenza, la quale si occuperà di registrare l’atto restituendolo in seguito corredato dai documenti originali e dalla ricevuta emessa. Questo modulo si presta a molteplici esigenze ma, nello specifico, risulta essenziale per tutti coloro che devono ricevere l’abilitazione alla guida: state dunque attenti a conservare questo documento, che deve inoltre essere presentato durante le sessioni di esame. La compilazione di questo modello è molto intuitiva e, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, obbliga la sua compilazione in casi specifici che vengono di seguito elencati:
- Accesso a sostenere l'esame di guida;
- Copia e/o conversione della patente estera;
- Riclassificazione della patente di guida;
Ogni casistica ha una relativa casella, che si può trovare all’interno del modulo, che deve essere barrata. Tutta la prima parte del modulo, richiede la compilazione dei dati sensibili come il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il sesso. In seguito, scorrendo nel corso della compilazione, è richiesto che si inseriscano gli estremi della propria patente, con la firma e la data: questo inserimento ha l’obiettivo di autenticare, per evitare dichiarazioni false. Proprio il modello TT2112 ha, nella sua sezione conclusiva, l’attestazione di versamento e il correlativo timbro con il codice dell’autoscuola e dell’agenzia, affinché ci sia la giusta correlazione di indirizzamento. In conclusione, ai fini di una corretta compilazione del documento, risulta indispensabile indicare i costi e i documenti accessori per il modello. Quest’ultimo prevede infatti che ci siano delle spese da pagare e dei documenti da allegare, affinché l’esame teorico possa anche essere svolto da privatista. l’inter organizzativo in aggiunta prevede i seguenti documenti:
- Il certificato medico con data non anteriore a tre mesi e marca da bollo da 16 euro
- Documento di identità e il codice fiscale
- Due attestazioni, di cui entrambi devono essere dei bollettini prestampati in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione
- Due fotografie formato tessera
- Attestazione di frequentazione dell’intero corso, per guide obbligatorie di almeno 6 ore ciascuna
Documentazione per la conversione della patente estera
La richiesta di conversione della patente estera si inoltra presso l’ufficio della motorizzazione civile del territorio di residenza e consiste nel presentare la seguente documentazione:
- Modello TT 2112 (si può scaricare online dal sito ufficiale della motorizzazione o recandosi presso l’ufficio);
- Attestazione del versamento di 10,20 € sul conto corrente postale 9001 (il bollettino è prestampato e si trova presso gli uffici postali o della motorizzazione);
- Attestazione del versamento di 32 € sul conto corrente 4028 (prestampato e reperibile negli uffici postali o della motorizzazione);
- Certificato medico bollato con marca da 16 € corredato di foto non anteriore a tre mesi e fotocopia del documento rilasciato da medico abilitato (il documento si allega solo nei casi in cui la patente è in scadenza, è scaduta, non ha scadenza o ha una scadenza superiore a quanto previsto dalla normativa italiana);
- Due fototessera uguali, di cui una autenticata;
- La patenta straniera da convertire in originale da presentare a vista e in fotocopia fronte retro da allegare alla documentazione;
- Documento di identità in originale e fotocopia;
- Codice fiscale in originale e in fotocopia.
Se, invece, la patente è scaduta, bisogna sempre allegare il certificato medico alla domanda di conversione della patente estera, inoltre è possibile che vi siano dei controlli per verificare la titolarità della patente e per accertare che non sia sottoposta a sanzioni (sospensione, ritiro o revoca della stessa). Se la patente estera è scaduta da oltre tre anni, è necessario provvedere alla revisione.
Come richiederla da un Paese extra-UE
I titolari di patente conseguita in un Paese estra-UE possono guidare in Italia fino a un anno dall’acquisizione della residenza, dal secondo anno è obbligatoria la conversione della patente estera per i Paesi che hanno siglato un accordo di reciprocità con l’Italia (come da elenco riportato nel paragrafo precedente). Tendenzialmente è richiesta la revisione con il conseguimento di un esame di guida, la conversione senza esami è possibile nei casi in cui:
- La patente estera è stata conseguita anteriormente la residenza in Italia;
- Il titolare della patente è residente in Italia da meno di 4 anni nel momento in cui presenta domanda (ciò significa che il residenti stranieri da più di 4 anni devono sostenere l’esame di revisione).
Non si possono convertire patenti straniere che sono state a loro volta convertite in patenti estere non compatibili o non convertibili in Italia.
Documentazione
La richiesta di conversione della patente extra-comunitaria si inoltra presso l’ufficio della motorizzazione civile del territorio di residenza e consiste nel presentare la seguente documentazione:
- Modello TT 2112 (si può scaricare online dal sito ufficiale della motorizzazione o recandosi presso l’ufficio);
- Attestazione del versamento di 10,20 € sul conto corrente postale 9001 (il bollettino è prestampato e si trova presso gli uffici postali o della motorizzazione);
- Attestazione del versamento di 32 € sul conto corrente 4028 (prestampato e reperibile negli uffici postali o della motorizzazione);
- Due fototessera uguali, di cui una autenticata;
- Certificato medico in marca da bollo da 16 € con foto, rilasciato da medico abilitato;
- Patente posseduta in originale da presentare a vista e fotocopia della patente fronte-retro.
- Documento di identità in originale e fotocopia.
Alcune patenti estere non comunitarie possono richiedere la traduzione giurata, alcune alte specifiche per la conversione della patente estera dipendono dagli accordi siglati con i singoli stati e dettagliati nel momento in cui si ritirano i moduli o si richiedono informazioni specifiche presso la motorizzazione civile.